Campi elettromagnetici: nuovi limiti applicabili a radio e tv?

Campi elettromagnetici: nuovi limiti applicabili a radio e tv?

 

Il decreto crescita 2.0 prevede nuove norme integrative delle disposizioni in materia di limiti di campo elettromagnetico. Il testo è adesso all’esame della x commissione del senato

Continua l’iter del Decreto Crescita 2.0 (n. 179 del 18 ottobre 2012), contenente le misure per la realizzazione dell’Agenda digitale italiana, che è stato presentato al Senato per la conversione in legge che dovrà avvenire, con eventuali modifiche, entro il prossimo 18 dicembre. Il testo è adesso all’esame della X Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) e c’è tempo fino a giovedì 8 novembre alle ore 12.00 per depositare le proposte di modifica.

Il Decreto, tra le altre cose, definisce alcune norme integrative delle disposizioni in materia di limiti di esposizione, valori di attenzione e obiettivi di qualità, per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.

Tali nuove norme contenute all’art. 14, commi 8 e 9 del Decreto legge, prevedono, rispetto alle precedenti disposizioni in materia di cui al DPCM 8 luglio 2003:

- l’esclusione dei campi generati sui tetti, anche in presenza di lucernai e i lastrici solari con funzione prevalente di copertura, indipendentemente dalla presenza o meno di balaustre o protezioni anti-caduta e di pavimentazione rifinita, di proprietà comune dei condomini (mentre il DPCM 8 luglio 2003 escludeva solo i lastrici solari, genericamente definiti);

- l’introduzione del concetto di continuatività ai fini della significatività delle permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere all’interno di edifici utilizzati come ambienti abitativi (mentre il DPCM 8 luglio 2003 faceva riferimento a tali permanenze non inferiori a quattro ore anche in assenza di continuatività);

- la previsione di una rilevazione dei valori a un’altezza di m. 1,50 sul piano di calpestio (previsione non contenuta nel DPCM 8 luglio 2003);

- la previsione di valori di attenzione e di obiettivi di qualità da intendersi come media dei valori stessi nell’arco delle 24 ore (mentre nel DPCM 8 luglio 2003 i valori di attenzione sono da intendersi mediati su un’area equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su qualsiasi intervallo di sei minuti);

- la previsione di linee guida predisposte dall’ISPRA e dalle ARPA/APPA secondo le modalità indicate dal sopracitato art. 14, comma 8, lettera d).

 

Fonte: Key4biz.it