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Dott. Ing. Roberto Piccin Sicurezza dei varchi/barriere antitaccheggio

BARRIERE ARCHITETTONICHE “ELETTROMAGNETICHE”

 

L’attraversamento di varchi/barriere antitaccheggio è oramai divenuto una consuetudine. Tali dispositivi sono infatti presenti in moltissimi luoghi, ad esempio:

 

- supermercati;

- negozi di abbigliamento;

- banche;

- aeroporti;

- biblioteche;

- ecc.

        

 

 Molte volte questi varchi magnetici sono camuffati:

 

 

e sempre più spesso i costruttori di tali varchi iniziano a proporre anche soluzioni “invisibili” o “a scomparsa”:

 

 

Pochi sanno però che tali dispositivi  possono emettere Campi Elettromagnetici e questi a volte possono assumere dei valori considerevoli e pericolosi per eventuali soggetti sensibili.

 

Ma chi sono i soggetti sensibili ai Campi Elettromagnetici e quindi anche ai varchi antitaccheggio?

 

Il Coordinamento Tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province Autonome, in collaborazione con l’ISPESL e l’Istituto Superiore di Sanità ha stilato una lista di soggetti da considerare particolarmente sensibili, tra i quali ricordiamo in particolare:

 

a) i portatori di pace-maker;

b) i portatori di altri tipi di stimolatori o apparecchiature elettriche o elettroniche;

c) i portatori di clips vascolari o schegge in materiale ferromagnetico;

d) i soggetti in possesso di protesi metalliche di qualunque tipo (per pregresse fratture, interventi correttivi articolari, ecc.), viti, chiodi, filo, ecc.;

e) le donne in stato di gravidanza.

 

L’estratto di lista di cui sopra si riferisce ai lavoratori sensibili ai campi elettromagnetici. A questi, parlando in generale della popolazione, si dovranno aggiungere altri soggetti (bambini, ecc.).

 

Per fare in modo che i soggetti sensibili possano individuare le sorgenti di campo elettromagnetico e quindi vengano esposti minimamente a detti campi, i varchi/accessi antitaccheggio dovrebbero essere segnalati con contrassegni ben visibili al fine di impedire l’ingresso incidentale dei soggetti sensibili. Di seguito esempio di possibile segnaletica prevista dall’attuale normativa:

 

 

I responsabili di tali zone di passaggio (quindi i responsabili dei locali dove sono installati questi varchi/barriere antitaccheggio) per i soggetti sensibili sono tenuti ad attuare sistemi alternativi di rilevamento che non arrechino potenzialmente danni alla salute.

Per permettere ai responsabili/titolari di detti varchi di essere sicuri di trovarsi di fronte a “veri” soggetti sensibili (si potrebbe infatti avere la possibilità, non remota, che una persona dica di essere “soggetto sensibile” al solo fine di eludere il controllo antitaccheggio):

 

  • i soggetti sensibili dovrebbero essere dotati di tesserino identificativo rilasciato dalla competente Azienda Sanitaria Locale (ASL) che così permette loro di essere esentati dai controlli o rilevamenti effettuati mediante l’utilizzo di campi elettromagnetici.

 

  •  le donne in gravidanza dovrebbero avere con se idoneo certificato medico, aggiornato, ad esempio, ogni due mesi, che ne attesti lo stato.

 

Si vuole infine far notare che l’impossibilitàdi consentire l’accesso attraverso varchi alternativi di rilevamento potrebbe comportare, di fatto, la classificazione del relativo locale come dotato di barriera architettonica e la conseguente applicazione della normativa prevista dall’Articolo 24 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate); dal Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 (Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici); dall’Articolo 1 della Legge 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati); dagli Articoli 2, 7, 10 e 11 del Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche).

Di fatto si può parlare quindi, come dice il titolo del presente articolo, di: “Barriera architettonica elettromagnetica” .

 

 

Vi raccomandiamo quindi di fare molta attenzione alla valutazione dei rischi nei luoghi dove sono presenti tali apparecchiature: non solo nei confronti dei lavoratori (quante volte si vedono cassiere o personale di vigilanza che staziona anche per lungo tempo nei pressi di tali varchi) ma anche nei confronti della popolazione generica (bambini, portatori di protesi all'anca, donne in gravidanza, ecc.).

 

 

Infine, se avete clienti o negozi in Puglia, qua c'è una Legge Regionale apposita: Legge Regionale 22 febbraio 2005, n. 4 "Tutela dei soggetti portatori di sistemi elettronici vitali: esonero dal passaggio di varchi dotati di apparecchiature a rilevanza elettromagnetica” e, qualora nell'attività si abbiano dei varchi/barriere antitaccheggio, c'è anche una pratica di parere ARPA da portare avanti.

 

 

Contattatemi per maggiori informazioni.

 

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